Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno decennale pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2006, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.